Legge 194 e riforma dei consultori: sui diritti non si torna indietro

16 Aprile 2021
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A distanza di anni dalla promulgazione della legge 194/1978, il tema del diritto ad interrompere una gravidanza rimane tra i più sensibili per l’opinione pubblica. La stessa legge 194/1978, del resto, è stata introdotta dopo un ampio -e a tratti aspro- dibattito pubblico. Lentamente si era passati da una concezione per cui il feto apparteneva al marito e alla sua stirpe e dunque non poteva essere abortito, ad una visione per cui veniva in rilievo il corpo della donna e di conseguenza la sua salute. Infatti, basti pensare che nel Codice Rocco del 1939, all’articolo 546 il delitto di “procurato aborto” era rubricato come “delitto contro la stirpe”.

Una storia mai interrotta

Tuttavia, la promulgazione di una nuova legge e l’abrogazione del reato di procurato aborto non debbono confonderci, le donne, infatti, praticavano l’aborto già prima dell’introduzione di questa legge. Lo facevano clandestinamente e in luoghi spesso non idonei. I rimedi erano trai più disparati, tra chi beveva strani infusi, chi si sottoponeva ad interventi di nascosto, negli studi dei pochi ginecologi disposti a rischiare il carcere e chi invece, avendo più disponibilità di mezzi economici, partiva per effettuare l’interruzione della gravidanza all’estero. Ognuna delle suddette pratiche era fonte non solo di forte sofferenza e stress per le donne che già si trovavano in un momento particolarmente delicato ma anche un rischio serio per la propria vita.

L’opera della Corte Costituzionale

Come spesso avviene per il riconoscimento di nuovi diritti, la Corte Costituzionale anticipò il legislatore in una sentenza del 1975, precisamente la numero 27, ove la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 546 in riferimento agi articoli 31 e 32 della Costituzione nella parte in cui si puniva sia chi cagionava l’aborto di una donna consenziente sia la donna stessa, anche quando era stata accertata la pericolosità della gravidanza per il “benessere fisico e per l’equilibrio psichico della gestante”. Di seguito la Corte costituzionale arrivava ad affermare che:

“non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”.

La legge del ’78

Da ciò si desume che la legge del ’78 pertanto fu adottata preminentemente per proteggere la salute delle donne e non già come strumento di controllo delle nascite. La legge in questione è stata frutto di un compromesso e prevede, all’articolo 4, la possibilità di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni. Più peculiare è invece l’articolo 9, ove si prevede la possibilità per i medici di sollevare l’obiezione di coscienza, che fino ad allora era riservata solo all’ambito del servizio militare. In questo articolo emerge chiaramente la natura compromissoria della legge, perché se da un lato si protegge la libertà di espressione e di pensiero dei ginecologi, dall’altro lato si prescrive che:

“[g]li enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8.”

La problematica presenza dei medici obiettori

Orbene, questa prescrizione, più di quarant’anni dopo l’introduzione di questo diritto nel nostro ordinamento giuridico, rischia di divenire lettera morta a causa della preminenza di medici obiettori nella maggior parte degli ospedali, circostanza che rende particolarmente difficile – se non impossibile- l’accesso alla procedura di interruzione della gravidanza. Tale sovrabbondanza dei medici obiettori è riscontrabile in diversi ospedali della Regione Marche, tra i quali si segnalano Ascoli e Fermo come quelli con le percentuali più alte. In altre regioni, ad esempio nel Lazio, per far fronte a questa problematica sono stati indetti dei bandi per medici non obiettori, per far sì che all’interno di ogni ospedale sia garantita la sussistenza di una équipe per praticare l’intervento.

La legge 405 del 29 luglio 1975

Merita di essere menzionata in questo breve excursus anche la legge 405 del 29 luglio 1975, che istituisce presso ogni ASL i cosiddetti “consultori familiari”. L’art.1 precisa l’insieme degli scopi per l’inseguimento dei quali tale istituto è introdotto:

“l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti; la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso”.

Scarsa distribuzione dei consultori nel territorio

Al giorno d’oggi va denotata tuttavia una grave carenza nonché un inadeguato tasso di distribuzione dei consultori sul territorio. Secondo l’ultimo elenco pubblicato dalla Regione Marche, sarebbero solamente 8 i consultori nella provincia di Fermo, 80 quelli sparsi in tutta la Regione. Dati molto gravi soprattutto se messi a paragone con la situazione rilevata nelle altre regioni. Nella vicina regione Abruzzo, per esempio, regione nella quale risiedono addirittura 200.000 abitanti in meno rispetto alle Marche, i consultori sono ben 120: 1 ogni 10.000 abitanti, il doppio rispetto alla concentrazione marchigiana che invece è di 1 consultorio ogni 20.000. Se invece consideriamo le figure professionali di cui i consultori dovrebbero disporre, all’art.3 della legge del ’75 leggiamo:

“Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché dell’abilitazione, ove prescritta, all’esercizio professionale”.

Ebbene, anche in questo caso registriamo una gravissima carenza. Ad esempio, non soltanto la stessa città di Fermo –capoluogo di provincia- è sprovvista di consultorio, ma in molti di quelli presenti nella area vasta 4 si registra una grave scarsità di personale, così da escludere a priori qualsiasi possibile tentativo di usufruire dei servizi che tali strutture dovrebbero offrire.

L’aborto farmaceutico

Altrettanto spinosa è la questione dell’aborto farmaceutico. La pillola abortiva RU486 è stata introdotta in paesi come la Francia e l’Inghilterra diversi decenni fa, mentre in Italia ci si è arrivati a seguito di un iter particolarmente travagliato soltanto nel 2009. Recentemente, la giunta regionale marchigiana ha espresso la volontà di non attenersi alle linee guida del ministero della salute dello scorso agosto 2020, nelle quali si prospettava la possibilità di assumere la pillola abortiva anche nei consultori. Non è questa la sede per indicare i motivi per i quali sarebbe preferibile praticare l’interruzione della gravidanza in via farmaceutica, ma basti pensare a quanto sia più semplice per una donna evitare il ricovero e l’intervento chirurgico.

Il caso della Regione Marche

Nonostante pillola sia già largamente usata in altri stati e sebbene vi siano delle linee guida del ministero, la Regione Marche ha ritenuto di disattenderle, rendendo ancor più difficile l’accesso all’interruzione della gravidanza. Tali posizioni fortemente reazionarie non possono che lasciarci sgomenti, soprattutto perché invece di garantire la libertà di scelta della donna nella sua autodeterminazione, non si fa altro che rendere difficile l’accesso all’interruzione della gravidanza.

L’impegno come Giovani Democratici

Per tutti questi motivi, come Giovani Democratici ci batteremo affinché questa legge non venga ostacolata a tal punto da divenire inutile, con la consapevolezza che in tema di diritti bisogna essere sempre vigili ed attenti e non dare mai per scontato le conquiste del passato, ma anzi, vi è la necessità di continuare a difendere tali diritti dagli attacchi che subiscono continuamente.

Fonti

FONTI

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioConsultoriDonna.jsp?lingua=italiano&idR=110&area=Salute%20donna&menu=vuoto consultato il 14.04.2021

Documentario Rai “Passato e presente 194: la legge della discordia”, disponibile al seguente link https://www.raiplay.it/video/2018/05/Passato-e-presente—194-LA-LEGGE-DELLA-DISCORDIA-b70dba5e-9b21-43c3-b50a-22b9c0f33312.html consultato il 14.04.2021 consultato il 14.04.2021

Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 1975 disponibile al seguente link https://www.giurcost.org/decisioni/1975/0027s-75.html consultato il 14.04.2021 consultato il 14.04.2021

Legge 405 del 29 luglio 1975 disponibile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/27/075U0405/sg#:~:text=Il%20servizio%20di%20assistenza%20alla,somministrazione%20dei%20mezzi%20necessari%20per consultato il 14.04.2021

Legge 194 del 22 maggio 1978 disponibile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1978-05-22&atto.codiceRedazionale=078U0194&elenco30giorni=false#:~:text=1.,per%20il%20controllo%20delle%20nascite. Consultato il 14.04.2021

Link alle nostre iniziative sul tema

SUI DIRITTI NON SI TORNA INDIETRO: IVG, LEGGE 194 E RIFORMA DEI CONSULTORI

PETIZIONE – LA 194 NON SI TOCCA

foto presa dall’articolo di Vanity Fair, disponibile al seguente link: https://www.vanityfair.it/news/diritti/2019/05/13/arriva-la-pagina-facebook-italiana-di-women-web-per-laborto-sicurezza